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ASSOCIAZIONE
“Servo di Dio Padre Giuseppe Maria Leone CSSR”
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
ATTO COSTITUTIVO
L’anno duemilaquattordici, il mese di agosto, il giorno venti, in Trinitapoli presso la chiesa di Santo Stefano Protomartire, si sono riuniti i Signori:
1. CICINATO DOMENICO
2. DE BIASE ANTONIO
3. DI GENNARO RUGGERO
4. GIACHETTA GIUSEPPE
5. GIMMELLI ANGELA ROSARIA
6. GIMMELLI GIOVANNA
7. GUARNIERI ANDREA
8. MARRONE MARIA ROSARIA
9. MARRONE VINCENZO
10. MOSCATELLI VINCENZO
11. PICCININO DONATO
12. PUTIGNANO DOMENICO
13. SAMELE GAETANO
14. SAPIENZA NUNZIA
15. SARCINA ANGELA
16. SARCINA ROSARIO
Essi, mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “Servo di Dio Padre Giuseppe Maria Leone CSSR” il cui scopo è di promuovere iniziative spirituali, formative, socio-
La disciplina dell’associazione è contenuta nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.
Nella stessa, predetta data vengono nominati il Presidente ed il Consiglio Direttivo che resteranno in carica fino alla scadenza prevista dalle norme statutarie.
Viene eletto Presidente il Sig. RUGGERO DI GENNARO
Vengono eletti Componenti del Consiglio Direttivo i Sigg.:
• DE BIASE ANTONIO
• GIMMELLI ANGELA
• GUARNIERI ANDREA
• MARRONE MARIA ROSARIA
• MOSCATELLI VINCENZO
• SAPIENZA NUNZIA
Si dà atto che l'Assistente Ecclesiastico, nominato dal Vescovo diocesano secondo quanto previsto dall'art.34 dello Statuto, risulta essere:
Mons. Don Stefano Sarcina.
STATUTO
Titolo I
Costituzione Denominazione Scopi
Art. 1 -
E’ costituita l’Associazione “Servo di Dio Padre Giuseppe Maria Leone CSSR” con sede presso la casa museale intestata al Servo di Dio in Trinitapoli (BT), Largo Parlamento n.1.
Essa ha la caratteristica di “associazione privata di fedeli” ed è regolata, oltre che dal presente Statuto, dalle norme generali del Codice di Diritto Canonico e dalle normative dell’Arcidiocesi di Trani-
Art. 2 -
L’Associazione non ha fini di lucro. Ispirandosi alla spiritualità Redentorista, si propone di coltivare e diffondere la devozione verso il Servo di Dio Padre Giuseppe Maria Leone CSSR e di promuovere iniziative spirituali, formative, socio-
Titolo II
Diritti e doveri dei Soci
Art. 3 -
All'Associazione possono iscriversi tutti coloro che abbiano sani principi cristiani, che facciano regolare domanda ed abbiano compiuto il 18 anno di età. Alle stesse condizioni possono essere membri dell'Associazione i sacerdoti, i diaconi ed i religiosi e le religiose con il consenso dei loro superiori.
Art. 4 -
Le richieste di nuove iscrizioni dovranno essere inoltrate per iscritto al Presidente dell’Associazione. Questi provvederà, entro la fine di ogni trimestre solare, a sottoporre tutte le richieste pervenute al Consiglio Direttivo, che esprimerà il suo parere, motivando eventuali eccezioni, dopo aver ascoltato in merito l’Assistente Ecclesiastico.
Acquisito il parere favorevole, questo verrà comunicato, per iscritto, al richiedente che pertanto si intenderà iscritto all'Associazione a decorrere dalla data della comunicazione.
Art. 5 -
Oltre a vivere un'intensa vita cristiana, favorita da una frequenza assidua ai Sacramenti della Confessione e della Comunione, ogni socio rispetterà i seguenti impegni:
a) Partecipazione all’incontro mensile che ha scopo formativo a livello spirituale e/o organizzativo, tenuto presso la sede sociale;
b) Partecipazione a tutte le iniziative sociali, culturali, spirituali e organizzative;
c) Versamento della quota associativa, entro i termini previsti dal successivo art.14.
Il socio inosservante dei propri doveri viene ammonito dal Presidente a rivedere la sua condotta; qualora non dia prova di resipiscenza, incorre nella sospensione e, nei casi più gravi, nell’espulsione.
Titolo III
Organi Sociali
Art. 6 -
L’Associazione prevede i seguenti organi sociali:
1. L’Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. Il Segretario Cassiere
6. L'Assistente Ecclesiastico.
Art. 7 -
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci aventi voce attiva e passiva.
Ad ogni socio spetta il diritto di voto per ciascuna deliberazione sottoposta all'Assemblea, in modo particolare per:
• l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;
• le proposte di modifiche dello Statuto da sottoporre al Vescovo diocesano.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o che ne faccia richiesta scritta la metà più uno dei soci.
L'Assemblea delibera su tutte le materie alla stessa sottoposte dal Consiglio Direttivo o su quelle materie, mirate alla realizzazione delle finalità associative, proposte per iscritto da almeno un terzo dei membri aventi diritto a partecipare ad essa.
L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto o messaggio di posta elettronica inviati dal Presidente almeno 8 giorni prima della riunione.
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita dai due terzi dei membri dell'Associazione, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Se l'Assemblea è riunita in seconda convocazione si intende validamente costituita se sono presenti almeno tre membri dell'Associazione stessa e delibera con la metà più uno dei voti dei presenti.
I verbali assembleari sono sottoscritti e approvati dal Presidente, dal Segretario-
Art. 8 -
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri compreso il Presidente oltre che dall'assistente ecclesiastico, che non ha diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo viene eletto tra coloro che fanno parte dell'Associazione da almeno due anni, che non sono colpiti da censure ecclesiastiche e che partecipano assiduamente e responsabilmente alle attività associative.
Il Consiglio viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Ciascun Consigliere è rieleggibile alla scadenza.
Il Consiglio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso di uno dei membri, procede alla sostituzione con il primo dei non eletti. A parità di voti subentrerà il membro che abbia la maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione.
Se le dimissioni, l'impedimento permanente o il decesso riguardano il Presidente, diventa Presidente di diritto il suo Vice in attesa della nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire nella prima successiva assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti tra chi ricopre incarichi in partiti politici e di amministrazione pubblica. Qualora assumano i predetti incarichi successivamente alla loro elezione essi decadono dal Consiglio Direttivo stesso.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
1. formazione dei membri e degli aspiranti dell'Associazione;
2. determinazione dei programmi e delle attività dell'Associazione sulla base di quanto approvato dall'Assemblea;
3. controllo generale sulla gestione;
4. predisposizione dei documenti da portare all'approvazione dell'Assemblea;
5. approvazione della relazione patrimoniale, economica e finanziaria presentata dal Segretario-
6. ammissione dei nuovi membri dell'Associazione;
7. deliberazioni sui programmi di attività istituzionali e pubblicazioni;
8. accettazione di donazioni, lasciti testamentari e contributi fatto salvo quanto previsto dalla normativa amministrativa della diocesi;
9. deliberazioni sull'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili, fatto salvo quanto previsto dalla normativa amministrativa della diocesi;
10. deliberazioni su tutte le materie attinenti alle finalità dell'Associazione;
11. deliberazioni, efficaci solo ove approvate dal Vescovo diocesano, sull'istituzione e lo scioglimento di sedi secondarie in altre diocesi in accordo con gli Ordinari del luogo;
12. deliberazioni su accordi di collaborazione con altri enti e associazioni;
13. deliberazione dell'espulsione di un membro dall'Associazione, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto.
Art. 9 -
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, è il Legale rappresentante dell'Associazione ed ha il potere di firma. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente, segno dell'unità dell'Associazione, con totale dedizione, avrà cura che essa resti sempre fedele ai suoi fini, verificandone l'osservanza dello Statuto.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, vigila sul buon andamento amministrativo ed organizzativo dell'Associazione.
Il Presidente collabora con l’Assistente Ecclesiastico e mantiene i rapporti con l’Ordinario diocesano, cui è tenuto a sottoporre, alla fine di ogni anno sociale, una relazione circa gli aspetti formativi, disciplinari ed amministrativi dell’Associazione stessa.
Art. 10 -
Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, egli rappresenta l'Associazione, sostituendolo in ogni sua attribuzione.
Art. 11 -
Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
Il Segretario-
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Art. 12 -
Il Vescovo diocesano a norma del can. 317 par. 1 del Codice di Diritto Canonico nomina l'Assistente Ecclesiastico, il quale rappresenta l'autorità ecclesiastica in seno all'Associazione.
Sono compiti dell'Assistente ecclesiastico:
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Nell’Associazione l’Assistente Ecclesiastico rappresenta l’autorità diocesana. Egli pertanto ha il diritto-
TITOLO IV
Norme Organizzative e Finanziarie
Art. 13 -
L'anno sociale coincide con l'anno solare.
Art. 14 -
La quota associativa viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e deve essere versata improrogabilmente dal 1° gennaio al 10 marzo di ogni anno sociale.
Art. 15 -
Il patrimonio è costituito dalle quote associative, da lasciti, da oblazioni, legati ed erogazioni di qualunque specie e natura da parte di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.
Art. 16 -
I bilanci annuali dell'Associazione coincidono con l'anno solare e pertanto vengono predisposti per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio finanziario il Segretario-
I bilanci preventivo e consuntivo saranno portati, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'approvazione, a conoscenza dei membri dell'Assemblea che potranno prenderne visione presso l'ufficio di segreteria.
Art. 17 -
I fondi in denaro saranno depositati su un conto corrente aperto presso un Istituto di credito. Le operazioni di deposito e di prelievo dovranno avvenire a firma congiunta del Presidente e del Segretario-
Ogni operazione finanziaria deve essere registrata in ordine cronologico e con un numero progressivo nel registro contabile.
Le riscossioni debbono avvenire con bollettario madre e figlia, rilasciando ricevuta con firma congiunta del Presidente e del Segretario-
Ogni spesa deve essere documentata da relativa pezza d’appoggio, firmata dal creditore.
Art. 18 -
Sono libri sociali dell'Associazione, fatti salvi altri prescritti dalla legge:
a. i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
b. i libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
c. il registro dei soci;
d. i registri contabili.
TITOLO V
Norme Finali
Art. 19 -
Il presente Statuto può essere modificato dopo aver ottenuto il permesso scritto dell’Ordinario diocesano alle seguenti condizioni:
a. Su proposta unanime del Consiglio Direttivo;
b. Su richiesta scritta di almeno il 51 per cento dei soci.
Le modifiche, per essere valide, devono essere approvate, con voto palese ed a maggioranza semplice, dall'Assemblea dei Soci a tale scopo convocata. L'Assemblea deve essere costituita, per l'occasione, da almeno la metà più uno dei Soci.
Art. 20 -
Benchè l’Associazione “Servo di Dio Padre Giuseppe Maria Leone CSSR” sia un’associazione privata, essa sottostà alla vigilanza dell’Autorità ecclesiastica a norma del can. 305 del C.J.C ed alla sua giurisdizione (v. can. 323).
La stessa sottostà all’autorità dell’Ordinario diocesano a norma del can. 1301 per quanto riguarda l’amministrazione e l’erogazione dei beni, che le sono stati donati o lasciati per cause pie (can. 325).
Art. 21 -
In caso di estinzione dell'Associazione, i beni saranno devoluti ad un’opera religiosa o sociale secondo le indicazioni che verranno impartite dall’Ordinario diocesano al quale sarà sottoposta la situazione.